Irreperibilità del destinatario: il notificante deve cercare oltre i registri anagrafici
L’ordinaria diligenza, alla quale il notificante è tenuto a conformare la propria condotta, esige che le indagini, relative alla reperibilità del destinatario dell’atto, non si arrestino alle risultanze dei registri anagrafici.
Lo ha ribadito la Cassazione con l’ordinanza n. 29671/2017 qui sotto allegata.
Nel caso esaminato, La Corte d’Appello aveva rigettato il gravame di un uomo contro la sentenza del Tribunale che aveva pronunciato la separazione personale dello stesso dalla moglie, affidando a quest’ultima il figlio minore e disponendo a suo carico l’obbligo di contribuire al mantenimento del figlio mediante un assegno mensile. Egli aveva pertanto impugnato avanti la Cassazione detto provvedimento, lamentando la nullità della sentenza e del procedimento, ritenendo che la Corte d’Appello avesse erroneamente escluso la nullità della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: secondo l’uomo, infatti, la notificazione era stata effettuata ad un presunto indirizzo in Italia, nonostante la conoscenza da parte della moglie dell’avvenuto trasferimento del medesimo in Romania.
La Suprema Corte ha ritenuto fondato il ricorso, rilevando che per la legittimità della notificazione del ricorso non è sufficiente il mero tentativo di notifica all’indirizzo indicato né il mero fatto che l’ufficiale giudiziario non conosca la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell’atto, «occorrendo altresì la prova che la condizione di ignoranza non è superabile attraverso le indagini possibili nel caso concreto, da compiersi con l’ordinaria diligenza».
La Suprema Corte ha evidenziato, altresì, che l’ordinaria diligenza richiesta al notificante esige che le indagini sulla reperibilità del destinatario dell’atto non si limitino a quello che emerge dai registri anagrafici, ma comprendono tutte le situazioni in cui si ritiene, «secondo una presunzione fondata sulle ordinarie manifestazioni delle cura che ciascuno ha dei proprio affari ed interessi», siano reperibili informazioni lasciate dallo stesso soggetto interessato, le quali consentono ai terzi di conoscere l’attuale domicilio.
Alla luce di tali considerazioni, nella fattispecie concreta, la Corte ha ritenuto che la sentenza della Corte d’Appello impugnata, nell’escludere la nullità della notificazione del ricorso introduttivo, non si fosse uniformata a questi principi, anche in quanto la relata di notifica non recava alcuna prova delle ricerche effettuate dall’ufficiale giudiziario nonostante i dubbi circa il trasferimento del destinatario ammessi dall’altro coniuge
Il ricorso dell’uomo è pertanto stato accolto.
Cassazione Civile, 12.12.2017, n. 29671