Redazione di querele e denunce
Redazione di querele e denunce – Chiunque sia venuto a conoscenza di un fatto che costituisce reato può presentare denuncia del fatto, ovvero può esporre ad un pubblico ufficiale o direttamente al Pubblico Ministero gli elementi essenziali del fatto, l’indicazione del giorno dell’acquisizione della notizia nonché le fonti di prova già note.
Più completa è la denuncia più facile sarà, per l’autorità giudiziaria, agire; pertanto, se è possibile, è bene indicare le generalità, il domicilio e quanto altro valga ad identificare la persona che ha cagionato il fatto oggetto di reato, se vi è persona offesa e se vi sono persone che hanno assistito ai fatti e /o che possono riferirne (art. 332 c.p.p.).
Qualora il reato che si riscontra in denuncia rientri fra quelli c.d. procedibili d’ufficio (art. 50 comma 2 c.p.p.) sarà sufficiente la semplice esposizione dei fatti di cui alla denuncia affinché l’autorità giudiziaria sia legittimata ad esercitare l’azione penale.
Vi sono, invece, dei reati procedibili solo a querela di parte, ovvero solo qualora vi sia l’espressa volontà che si proceda in ordine ad un fatto previsto dalla legge come reato (art. 336 c.p.p.).
Lo studio legale Pappa si propone, pertanto, per suggerire al cittadino la forma migliore con cui deve essere espressa la denuncia – querela controllandone la forma, i contenuti e consigliando, a seconda del tipo di reato, la soluzione migliore.
Ad esempio, è consigliabile chiedere già in sede di denuncia – querela di essere informati sull’eventuale richiesta di proroga delle indagini (art. 406 comma III c.p.p.) o della richiesta di archiviazione (art. 408 comma II c.p.p.) da parte del Pubblico Ministero.
Correlati