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CORRUZIONE ELETTORALE : ANCHE L’ELETTORE E’ PENALMENTE RESPONSABILE !

Con l’avvicinarsi delle Elezioni politiche per il rinnovo dei due rami del Parlamento, il Senato della Repubblica e la Camera dei Deputati, che avranno luogo domenica 4 marzo 2018, breve riflessione ritengo sia opportuna, circa i rimedi atti a prevenire l’esposizione del sistema al pericolo di assoggettamento ad indebite forme di condizionamento dell’amministrazione della cosa pubblica.
Il tale ottica, a fronte di chiari episodi di malcostume politico-clientelari, verificatisi nel corso degli anni e venuti alla ribalta della cronaca, il legislatore è intervenuto in ordine ai meccanismi di creazione del consenso e rapporto tra eletti ed elettori, punendo penalmente la c.d. “CORRUZIONE ELETTORALE” all’art. 86 DPR 570/60 .

Apro e chiudo parentesi, la reazione della società civile alle diverse forme di corruttela, ivi compresa quella elettorale, costituisce una piaga sociale che va necessariamente combattuta, oltre che sul piano giudiziario, anche e soprattutto sul terreno della promozione di una diversa coscienza sociale. La politica dovrebbe garantire la capacità effettiva di ripensare un territorio, non certo inserirsi in quelle vicende (ad es. il diritto al riconoscimento di una pensione di invalidità, l’assegnazione ad un alloggio popolare, una licenza commerciale) che, magari, spettando già di diritto, sono fortemente rallentate (a volte artificiosamente!) dal mal funzionamento delle istituzioni. Il malcostume politico, ancora presente nel nostro paese , dimostra, invece, come la ricerca del consenso da parte di candidati, si avvenuto ed avvenga ancora mediante assunzione o promesse di tipo clientelare.

Ciò premesso, per corruzione elettorale deve intendersi, qualunque patto tra l’elettore e il candidato (o chi agisce in suo vantaggio) in funzione del voto e finalizzato ad una specifica promessa (posto di lavoro, soldi o altra utilità) tale da interferire nella libera manifestazione del voto da parte degli elettori.
La ragione di punire simili condotte è da ricercarsi nell’esigenza di preservare da ogni condizionamento la libertà del diritto elettorale, garantire il regolare svolgimento delle campagne elettorali e assicurare che il diritto di voto, come recita l’art. 48 della Costituzione, sia realmente personale, libero e segreto.
La norma contempla due distinte ipotesi criminose: l’una a carico del candidato o di chi agisca a suo vantaggio, il quale per procurarsi il voto od altro vantaggio elettorale offre o promette agli elettori utilità di qualsiasi natura; l’altra a carico dell’elettore il quale per rendere favori elettorali accetta denaro od altra utilità.
Per configurarsi il reato, precisa la giurisprudenza, è sufficiente la semplice promessa di un’utilità o altro da parte del corruttore perché – usando un linguaggio in uso ai tecnici del diritto – siamo in presenza di un reato di pericolo astratto.
Dunque, il secondo comma dell’art. 86 citato, tipizza anche la condotta dell’elettore che a fronte del voto, ha accettato offerte, ricevuto denaro o altra utilità.
E’ passibile, dunque, di punizione, non solo il comportamento del “corruttore” (ad es. il politico di turno che a fronte di fantomatiche promesse chiede in cambio il voto), ma anche dell’elettore.

Spontanee possono sorge, allora, i seguenti interrogativi :
– Ma sostenere un candidato, allora è reato ?
– Partecipare ad es. ad una cena elettorale potrebbe essere scambiata per corruzione elettorale atteso che è finalizzata, comunque, ad ottenere il consenso ?
La risposta, a mio avviso, è negativa e risiede già nella norma .
La cena elettorale, per come normalmente è intesa , costituisce un momento in cui avviene la presentazione dei candidati alle elezioni e l’illustrazione del programma da realizzare. Il voto dei partecipanti, dunque, è meramente eventuale e si rapporta al gradimento che ottiene il candidato e il suo programma da realizzare.
Nella corruzione elettorale, invece, la dazione in favore dell’elettore (sotto qualunque forma avvenga, promessa di un posto di lavoro, soldi o altro futuro vantaggio) costituisce il compenso del voto ottenuto o da ottenere e si pone come controprestazione. Deve cioè sussistere, per parlarsi di corruzione elettorale, un vero rapporto ( anche semplicemente promesso !) tra voto e corresponsione di qualunque utilità , ovvero un rapporto sinallagmatico, come tecnicamente suol chiamarsi, di talchè il voto costituisce la controprestazione per quanto promesso o ricevuto.

( Avv. Carlo Carandente Giarrusso – Patrocinante in Cassazione )

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