LA GELOSIA PUO’ INTEGRARE L’AGGRAVANTE DEI MOTIVI ABIETTI O FUTILI ?
Sul punto si è espressa con sentenza del 29 luglio 2020 la Suprema Corte di Cassazione, V Sezione Penale , che con sentenza n. 23075 ha chiarito che la gelosia può integrare l’aggravante dei motivi abietti o futili di cui all’art. 61, n. 1), c.p. non soltanto allorché essa sia connotata dall’ ABNORMITA’ DELLO STIMOLO POSSESSIVO avverso la persona offesa, ma altresì quando la stessa sia permeata da uno “SPIRITO PUNITIVO”, produttivo di aberranti reazioni emotive a comportamenti della vittima PERCEPITI DALL’AGENTE COME ATTI D’INSUBORDINAZIONE : sulla centralità del principio di autodeterminazione delle persone – correlato con il fondamentale valore della dignità umana – riposa la configurazione in termini di maggiore gravità delle condotte violente che affondino le radici in un deviato sentimento di appartenenza, nutrito dall’imputato nei confronti dell’individuo con il quale ha intrattenuto una relazione affettiva.
In particolare, l’accertamento della circostanza aggravante dei futili motivi richiede la duplice verifica del dato oggettivo, costituito dalla sproporzione tra il comportamento posto in essere ed il motivo che l’ha ispirato, e del dato soggettivo, rappresentato dalla possibilità di contrassegnare detta sproporzione quale espressione di un moto interiore assolutamente ingiustificato, cosicché lo stimolo esterno diviene il mero pretesto per la liberazione di un impulso criminale.
(Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 3 – 29 luglio 2020, n. 23075)
( Avv. Carlo Carandente Giarrusso – Patrocinante in Cassazione )