CALUNNIA: l’accusa ingiusta di aver commesso un reato !! Cos’è la calunnia, quando si configura e come difendersi .
Nella romanza “Il Barbiere di Siviglia”, musicata dal grande Gioachino Rossini, la calunnia viene paragonata, inizialmente, ad un leggero venticello che s’introduce destramente e che prende forza, a poco a poco, nella testa della gente. Poi, piano piano, sottovoce viene paragonata ad un’ape che va ronzolando nelle orecchie della pubblica opinione e inizia a radicarsi nelle menti delle persone o addirittura di un’intera comunità. Successivamente la calunnia si muta, aumenta d’intesità e man mano che prende vigore acquista potere tanto che al momento opportuno esplode come un “colpo di cannone” o in una sorta di tempesta, con tanto di tuoni e fulmini sollevando un tumulto generale di spregio verso il calunniato. Di qui, infine, l’ultima fase, la più grave, il calunniato, isolato, umiliato, deriso e avvilito, il più delle volte muore lentamente di crepacuore per l’ingiustizia ed il male subiti sotto il pubblico flagello della gente che ha prestato fede al calunniatore.
Pensiamo solo per un momento a quanti personaggi pubblici e non sono stati infangati con notizie false e tendenziose fatte circolare sul loro conto a solo scopo di danneggiarli. Celebre, tra i tanti casi di cronaca, rimane quello che nel 1953 coinvolse il figlio dell’allora Ministro degli Esteri, Attilio Piccioni, passato alla storia come il “delitto Montesi”. Piccioni figlio fu arrestato e poi scagionato dopo tre anni. La vicenda venne strumentalizzata in chiave politica per distruggere un alto esponente di un partito appena convocato dall’allora Presidente della repubblica Einaudi per diventare Presidente del Consiglio.
Ciò detto, la CALUNNIA è quel reato, a parere di chi scrive certamente grave, che si configura quando una persona, volutamente e consapevolmente, accusa un’altra della commissione di un reato, sapendola innocente.
Attenzione !
Ho detto: volutamente e consapevolmente !!
Si, proprio così, perché se l’accusa è frutto ad esempio di una errata percezione, il reato non sussiste.
Da sottolineare che il reato di calunnia può essere realizzato anche a mezzo di una denuncia anonima rivolta all’autorità giudiziaria o altra autorità (ad es. polizia, carabinier, guardia di finanza).
A differenza della DIFFAMAZIONE, con il quale il reato di calunnia viene spesso, comunemente e impropriamente, confuso, non si tratta di una offesa generica alla reputazione o all’onore dell’incolpato, ma della falsa attribuzione della commissione di un reato nella consapevolezza ( è bene ripeterlo !) che l’accusa è falsa perché l’incolpato è innocente.
La calunnia appartiene poi alla categoria dei reati “perseguibili d’ufficio”.
Che cosa significa perseguibilità d’ufficio ?
Perseguibilità d’ufficio sta a significare che per la loro punibilità non è necessaria una apposita istanza di punizione, ma una volta presentata una denuncia per calunnia, il procedimento che si instaura prosegue indipendentemente dalla volontà del soggetto che l’ha presentata.
La richiesta, tuttavia, che spesso mi viene rivolta da chi ritiene (a torto o a ragione) di essere vittima di una calunnia ovvero della falsa accusa di commissione di un reato è: avvocato procediamo subito ad una controdenuncia !!
M è giusto procedere in tal senso ?
Il punto è che non basta essere innocenti, ma a fronte di una accusa ingiusta, bisogna anche dimostrare di esserlo, motivo per cui inizialmente non è proprio consigliabile procedere ad una controdenuncia.
A parere di chi scrive, la persona falsamente accusata se è in grado di farlo e il caso lo consente, dovrà invece subito indicare agli inquirenti elementi utili alle indagini a suo favore, fornendo ad esempio un alibi o magari indicare nominativi di persone che possono smentire i fatti o le accuse, o ancora produrre documenti a discolpa e comunque tali da dimostrare o provare non solo la propria innocenza, ma anche quella circostanza cui ho fatto inizialmente cenno, ovvero l’intenzione consapevole e dolosa dell’accusa rivoltagli dall’accusatore.
Procedere subito ad una controdenuncia è sconsigliabile. Invero, finchè il procedimento iniziato con la denuncia calunniosa pende, la Procura della Repubblica non prenderà in considerazione la denuncia presentata dall’indagato. E’ dunque, necessario concentrarsi sulla difesa dell’accusa ingiusta salvo poi, una volta eventualmente assolti, valutare se denunciare o agire civilmente per il risarcimento dei danni. Come riconosciuto dalla giurisprudenza, infatti, il danno da accusa ingiusta va ravvisato in una profonda sofferenza interiore, in un ingiusto patimento causato dall’illecito altrui che viene qualificato come danno morale ( Cass. Civ. SS.UU. n. 2515 del 21.2.2002), oltre che in quello che viene riassunto sotto la voce di danno esistenziale, che racchiude in se la lesione all’immagine, all’onore, alla reputazione e alla riservatezza.
In sintesi, dunque, gli elementi fondamentali che contraddistinguono il reato di calunnia, sono due:
- Il primo oggettivo, ovvero l’accusa di aver commesso un reato; a tal fine è opportuno far attenzione che non ravvisa il reato di calunnia, l’attribuire la commissione di un illecito civile, amministrativo o tributario anche se tale accusa è falsa, ma l’accusa ingiusta deve riguardare un fatto-reato penalmente rilevante;
- Il secondo soggettivo, ovvero l’accusa presuppone nell’accusatore la malafede cioè la consapevolezza di muovere un’accusa falsa.
Una cosa a conclusione di questa breve disamina dell’istituto giuridico della calunnia mi sento rivolgere: attenzione all’uso facile di denunce temerarie, frutto spesso di maldestre costruzioni, nella convinzione di risolvere un problema, in quanto è altrettanto facile esporsi a rischi giuridici piuttosto gravi.
La calunnia è un reato grave !
Grave dal punto di vista penale ma anche per le sue implicazioni morali.
La Giustizia in fondo, se riflettiamo bene, non può diventare un mezzo, uno strumento utilizzabile volto a soddisfare fini del tutto estranei allo spirito stesso della vera giustizia.
( Avv. Carlo Carandente Giarrusso – Penalista – Patrocinante in Cassazione)